Lo spostamento, anche temporaneo, di beni archivistici e bibliografici è regolato dall’art. 21 c. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), come modificato con l’entrata in vigore, a partire dal 14 aprile 2026, della Legge 14 marzo 2026, n. 40.
Lo spostamento di beni culturali è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto (art. 21 c. 2).



