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Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e Valle d'Aosta

Spostamento beni archivistici e bibliografici

Lo spostamento, anche temporaneo, di beni archivistici e bibliografici è regolato dall’art. 21 c. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), come modificato con l’entrata in vigore, a partire dal 14 aprile 2026, della Legge 14 marzo 2026, n. 40.

Lo spostamento di beni culturali è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto (art. 21 c. 2).

Procedura beni archivistici       Procedura beni bibliografici



Ultimo aggiornamento: 29/05/2026