Il prestito di beni bibliografici appartenenti agli enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni), nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione del Ministero della Cultura (d.lgs. 42/2004, artt. 48, 66, 71, 74 e s.m.i.). L'autorizzazione rientra nelle competenze di tutela attribuite in via esclusiva dal Ministero alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche territorialmente competenti.



